Amministrazione di Sostegno

Al compimento dei 18 anni, per la legge italiana, ogni persona è capace di agire ed è responsabile delle sue azioni. Si ritiene cioè che sia in grado di tutelale i suoi interessi e la sua salute.

Importante! Leggere con attenzione

Se dovesse avere bisogno di interventi chirurgici, gli verrà chiesto di firmare il “consenso informato” e se non è in grado di farlo, perché incapace d’intendere e volere, se non è in pericolo di vita, non potrà essere operata. Lo stesso vale se eredita, è titolare di conto corrente o di libretto di risparmio nominativo, proprietaria di beni immobili o titoli. L’eredità, il conto corrente sono bloccati e le operazioni di compra vendita degli immobili e dei titoli non possono avere luogo fin quando non sarà nominato un rappresentante legale.

Se il cittadino maggiorenne non è pienamente capace d’intendere e volere, la legge prevede tre diversi modi di tutela:

  • amministrazione di sostegno: è la misura che limita il meno possibile la persona in funzione delle capacità di agire residue. La meno restrittiva e più rispettosa della persona;
  • inabilitazione: è una misura volta a limitare la capacità di soggetti parzialmente incapaci;
  • interdizione: è la più restrittiva applicata agli infermi totali di mente. In questo caso, un tutore sostituisce l’incapace

Per la nomina si deve tenere conto esclusivamente delle necessità di cura e assistenza del beneficiario e della tutela dei suoi interessi.

L’Amministratore di Sostegno ha il compito di:

  • proteggere il beneficiario da possibili raggiri di terzi;
  • aiutarlo o sostituirlo nella gestione del suo patrimonio;
  • garantire la cura della sua salute e il suo benessere psico fisico.

Istanza per la nomina
La domanda per la nomina dell’A.di S. può essere presentata:

  • dallo stesso interessato,
  • dal coniuge,
  • dalla persona stabilmente convivente,
  • da un genitore, da un fratello o sorella o
  • da un parente entro il quarto grado, o
  • da un affine entro il secondo grado.

N.B.
Per presentare l’istanza di nomina non è obbligatorio il patrocinio di un avvocato.
Gli aventi titolo possono agire personalmente.

Chi può essere nominato

Quando è possibile, nella scelta dell’A. Di S. (art. 408 CC), il Giudice Tutelare, preferisce nominare:

– il coniuge che non sia separato legalmente,
– la persona stabilmente convivente,
– il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella,
– il parente entro il quarto grado, ovvero
– il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata

Leggere con attenzione

Quando i familiari non presentano domanda per la nomina dell’A. di S., e i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona (il medico di famiglia, l’assistente sociale) vengono a conoscenza di fatti tali da renderla opportuna, sono obbligati a fare istanza al Giudice Tutelare o a informare il Pubblico Ministero. (art. 406 CC)

Leggere con attenzione

Anche nel caso di indicazione di un nominativo da parte dell’interessato, quando ne ravvisa l’opportunità e ci sono gravi motivi, il Giudice Tutelare può chiamare all’incarico di Amministratore di Sostegno anche altra persona idonea.

Leggere con attenzione

Per quanto sopra, nella domanda da presentare al giudice tutelare è opportuno indicare il nome e cognome del familiare o della persona di fiducia disponibile ad accettare la nomina. Se non c’è un parente da segnalare il GT che riceve l’istanza è obbligato a
nominare comunque qualcuno (di solito un avvocato).

N.B.
Da quel momento genitori, fratelli, sorelle e parenti non hanno più titolo di rappresentare il congiunto. In caso di disaccordo con l’A. di S. prevalgono le decisioni di quest’ultimo. La loro voce non viene presa in considerazione salvo ricorso al GT con richiesta motivata di revoca del nominato.