Decalogo

Decalogo: come trovare soluzioni appropriate alle criticità

1) – RICONOSCERE che si vive un disagio.
Verificare che i conviventi ne abbiano consapevolezza. Al contrario agire con prudenza.

2) – INDIVIDUAZIONE E ANALISI DEL BISOGNO (vedi nota 2)
2a) quale bisogno è alla base del malessere.
2b) analisi dell’ambiente familiare o residenziale nel quale si manifesta la criticità: verifica della correlazione con aspetti pregressi dell’esperienza dei conviventi.

3) – INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI: DI CHI È IL BISOGNO: chi è LA PERSONA, o chi sono LE PERSONE, COINVOLTE dalla criticità e interessate alla soluzione.

4) – A CHI COMPETE DARE RISPOSTE: chi è, o chi sono, il /i responsabile/i della soluzione: ruolo della famiglia e delle istituzioni, ASL e Comune.

5) – ANALISI DELLE SOLUZIONI E CONFRONTO CON I REFERENTI ISTITUZIONALI
(vedi nota 3 e 4) : elenco delle soluzioni possibili.

6) – SCELTA DELLA SOLUZIONE PIÙ APPROPRIATA FRA QUELLE POSSIBILI: familiari e Assistente Sociale individuano, fra quelle possibili, la soluzione corrispondente alle esigenze della famiglia compatibile con la normativa.

7) – NEL CASO LE SOLUZIONI RILEVATE NON SIANO IMMEDIATAMENTE PRATICABILI:
ricerca di interventi provvisori per affrontare l’emergenza.

8) – ANALISI DELLA PRASSI DECISIONALE CHE HA PORTATO ALLA CRITICITÀ:
evidenziare e correggere le anomalie della prassi adottata correntemente.

9) – RAPPORTI ISTITUZIONALI (vedi nota 3 e 4): confronto con l’assistente sociale di riferimento. Individuazione dell’ufficio competente a ricevere la richiesta. Modalità prescritta per presentare la domanda. Responsabile al quale riferirsi per verificare l’avanzamento della pratica. Ufficio al quale presentare ricorso in caso di mancata risposta.

10) – NON DESISTERE alle prime difficoltà (vedi note): la burocrazia è un efficace dissuasore.
La legge disciplina i comportamenti concreti, non si occupa dell’anima!
Le istituzioni hanno competenza fino alla porta di casa.

Note al decalogo

1) TUTELA DEL MINORE E RAPPRESENTANZA DEL MAGGIORENNE
La madre e il padre del minore esercitano la potestà genitoriale. Dal 18° anno la persona invalida è considerata dalla legge capace di intendere e volere: i genitori non hanno più titolo a rappresentare legalmente il figlio maggiorenne. In caso di incapacità totale o parziale, si deve chiedere la nomina di un TUTORE (artt. 414 e segg. C.C.) o di un AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (l. 6/04).

2) INDIVIDUAZIONE E ANALISI DEL BISOGNO
Ogni stato d’animo deriva da molteplici cause: familiari, sociali, sanitarie, culturali, etiche, relazionali, legali, fiscali, amministrative, individuali. Per il nostro benessere, abbiamo bisogno di sapere cosa ci sta accadendo. Ogni esperto al quale ci rivolgiamo (amico, medico, insegnante, avvocato, sacerdote, commercialista, commercialista, geometra, ecc.), in genere, è competente limitatamente al suo ambito professionale. Soltanto noi sappiamo esattamente di cosa soffriamo. Per avere informazioni utili dobbiamo imparare a chi formulare domande appropriate.

3) RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI: ASL e COMUNE DI RESIDENZA
In nessun caso si può fare a meno delle istituzioni. Per la famiglia della persona disabile, il rapporto con gli enti pubblici ( ASL, Comune di residenza, scuola), inizia dal momento in cui viene accertata l’invalidità civile e riconosciuta la condizione di handicap (L 104/92). In assenza delle suddette attestazioni, non si può beneficiare delle previdenze economiche (indennità di accompagnamento e pensione di invalidità) ne accedere ai servizi pubblici. La famiglia si dovrà accollare completamente la cura e l’assistenza del disabile.

4) ASSISTENTE SOCIALE DI RIFERIMENTO
All’attestazione della condizione di handicappato, ai sensi della legge 104/92 , segue la presa in carico della famiglia. La ASL nomina un’ Assistente Sociale referente e viene concordato con i genitori un progetto abilitativo riabilitativo generale, che sarà aggiornato a seguito della crescita del beneficiario e delle mutate condizioni della famiglia.

Ogni richiesta di servizi o contributi deve essere presentata tramite l’A.S. di riferimento.

L’Assistente Sociale ha il dovere di informare la famiglia:

  • sulla disponibilità delle prestazioni sociali e socio-sanitarie,
  • sui requisiti per accedervi e sulle relative procedure,
  • sulle modalità di erogazione delle prestazioni e sulle possibilità di scelta tra le prestazioni stesse.

N.B.

È importante che i genitori del minore, il tutore o l’amministratore di sostegno prendano parte attiva nella definizione del progetto di vita della persona disabile. Per beneficiare a pieno dei servizi pubblici, è doveroso instaurare un rapporto di  collaborazione continuo con l’Assistente Sociale. Non si deve attendere che insorgano problemi. Il confronto si deve fondare soprattutto sugli aspetti positivi della crescita del figlio

IMPORTANTE: tenete sempre presente che ogni richiesta di servizi deve essere presentata in forma scritta e firmata dal genitore per il minore o dall’A. di S. per il maggiorenne. Prima di firmare, leggete attentamente e comunque chiedete sempre copia di ciò che firmate.

DOPO DI NOI: il pensiero di quando invecchiando non potremo più occuparci di nostro figlio e di quando non ci saremo più ci accompagna fin dalla nascita.

DOPO DI NOI – ATTENZIONE!

IN ASSENZA DI INIZIATIVE promosse in collaborazione fra istituzioni e associazioni SENZA DECISIONI INDIVIDUALI DELLA FAMIGLIA, la “LEGGE SUL DOPO DI NOI” (L. 22.06.16 n. 112) in realtà NON GARANTISCE NIENTE.

Le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare saranno inserite in strutture residenziali per disabili (RSD) o residenze sanitarie assistenziali (RSA).

Fondazione Nazionale Anffas Durante e Dopo di Noi

A questo link trovi le Linee Guida ANFFAS